Statuto

Statuto dell’Associazione Italiana Fotografi

 

 

 

 

 

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita l’associazione denominata “ A.I.F. ”per esteso Associazione Italiana Fotografi

suddivisa in gruppi con i vari referenti per ogni gruppo di appartenenza composta da volontari iscritti.

Il nome di ogni gruppo sarà seguito dalla sigla A.I.F. :

A.I.F. – PER ESTESO Associazione Italiana Fotografi. Tale gruppo e riferito ad attività Fotografiche , Riprese Video e tutte le attività legate all’immagine compresi truccatori, acconciatori, abbigliamento e accessori. Tenuta dell’albo dei fotografi modelli e modelle e tutte le attività affini divise per categorie . Compreso attività di protezione civile realizzazione di scatti fotografici per archivio documentale in caso di calamità ed eventi particolari. Con relativi corsi di formazione e informazione aperta a tutti i soci iscritti e non iscritti.

Canale2010 A.I.F. – Tale gruppo si occupa della divulgazione di tutti gli eventi organizzati, notizie di cronaca ,attività riguardanti la meteorologia, tale gruppo si dedicherà con maggiore attenzione alla tutela ambiente compreso le attività di protezione civile per l’informazione e diffusione di notizie. Con la relativa formazione e informazione

G.E.A.R. A.I.F. – PER ESTESO Guardia Eco Ambientale Regionale Tale gruppo si occupa di tutela e salvaguardia dell’ambiente in tutte le sue forme dalla fauna, acque interne e tutti i corsi d’acqua e delle specie Ittiche , Zoofila,Venatoria,controllo delle zone boschive e dell’atmosfera a tutela e salvaguardia dell’uomo . Con la relativa formazione e informazione , dell’ambiente controllo del territorio e delle acque interne e delle specie Ittiche , Zoofila,Venatoria

P.G.R. A.I.F. – Per esteso Periti Geometri Riuniti Tale gruppo si occupa di perizie e stime dei danni subiti da qualsiasi calamità naturale o dolosa di zone boschive e non di proprietà privata Comunale o Regionale. Per valutare e stimare i danni dell’incendio, frana, alluvione o qualsiasi altro evento in attività di protezione civile con l’annesso progettazione e piano sicurezza di campi di accoglienza e quant’altro si necessita per tale allestimento in caso di calamità o simulazione in attività di Protezione Civile

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in seguito chiamata per brevità “A.I.F.“,

con sede legale a Ardea provincia di Roma in Via delle pernici n 6
L’associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo
di lucro.
L’associazione è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del codice civile nonché del presente statuto
ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
l’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene
inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, le varie gerarchie interne si distinguono in gradi gerarchici solo a scopo organizzativo.
L’associazione ha sede in Ardea alla via delle Pernici n.6
[1].

Art. 2 – Scopi

L’associazione opera nel settore[2] per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà
sociale ed ha per scopo:
– dell’assistenza sociale
– dell’ambiente controllo del territorio e delle acque interne e delle specie Ittiche , Zoofila,Venatoria
– della beneficenza
– dell’istruzione
– della formazione / Informazione
– della tutela dei diritti civili.

  • Organizzazione spettacolo, sfilate , cerimonie , eventi, manifestazioni
  • attività di trucco e parrucco formativo e sperimentale a scopo didattico e dimostrativo

– divulgazione di notizie di carattere generale sul territorio in tutte le sue forme ( cartaceo, video web, foto )
Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività
direttamente connesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui all’art. 10 – comma 5 – del D.
Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (segue eventuale elenco delle attività).
[3]
Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione e
l’accesso alle strutture dell’ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà
approvato da parte dell’Assemblea dei soci.

Art. 3 – Soci : Sono soci dell’Ente le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità,chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.
Le persone giuridiche sono rappresentate presso l’associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.
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I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Possono iscriversi all’associazione tutti senza distinzione di età, sesso o nazionalità
I soci hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione
[4].

Art. 4 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari

L’ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l’esame dell’istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione

deliberandone l’iscrizione nel registro dei soci.
I soci cessano di appartenere all’associazione:
– per dimissioni volontarie;
– per decesso;
– per esclusione;
Contro il diniego all’iscrizione nell’associazione , il direttivo avrà la facoltà di rivolgersi al collegio dei probiviri di cui il giudizio sarà inappellabile e insindacabile e verrà comunicato entro trenta giorni all’interessato .

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con un contributo in denaro. La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale ed sono deliberati dall’Assemblea convocata per l’approvazione del documento di programmazione
economica. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per
l’approvazione del rendiconto economico dell’esercizio di riferimento.
Ogni socio ha il diritto:
– di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare
direttamente o per delega;
– di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
– di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
– di usufruire di tutti i servizi dell’associazione;
– di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Ogni socio è obbligato:
– ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli
organi di amministrazione;
– a versare il contributo stabilito dall’Assemblea;
– a svolgere le attività preventivamente concordate;
– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto
all’elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.
In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega
[5].

Art. 6 – Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all’atto della costituzione ed in esso risultanti.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:

* acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a titolo di
incremento del patrimonio,
* lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
* sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali. E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
L’associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
a) quote associative,
b) rendite patrimoniali,
c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
f) rette ed entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.
g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
ASSOCIAZIONE ITALIANA FOTOGRAFI © Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera
sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
[6] ..

Art. 7 – Bilancio

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato. L’Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio ; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall’Assemblea
dei soci entro il 31 dicembre. Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere
depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell’art. 10 – comma 6 – del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
[7].

Art. 8 – Organi

Sono organi dell’Istituzione:
* Il Presidente,
* Il Consiglio di Amministrazione,
* L’Assemblea Generale dei Soci
* Il Segretario
Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell’associazione, i seguenti organi di controllo e di garanzia:
– il Collegio dei revisori;
– il Collegio dei garanti
[8].

Art. 9 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea dei soci è l’organo deliberante principale dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci
in regola con il pagamento delle quote associative conformemente a quanto previsto nel regolamento di amministrazione.
L’Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell’Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione, almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno il 50% più 1 degli associati.
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati effettuata secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale secondo i tempi ed i modi stabiliti nel regolamento di amministrazione.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– eleggere il Comitato direttivo;
– approvare il regolamento di amministrazione;
– approvare il documento di programmazione economica ed il rendiconto economico;
– approvare l’importo annuale delle quote associative,
– determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell’Associazione,
– approvare la relazione annuale sulle attività;
– approvare i verbali delle proprie sedute;
– eleggere il Collegio dei Revisori, se previsto;
– eleggere il Collegio dei probiviri, se previsto.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell’Assemblea e redigere il verbale della seduta.
Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall’Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione
[9] ..

Art. 10 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti; nel regolamento di

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amministrazione sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l’assemblea dell’Associazione stabilisce i componenti del Consiglio direttivo.
I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo e possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci. Compete al Consiglio direttivo:
– predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
– eleggere il presidente dell’Associazione;
– formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
– elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
– elaborare il rendiconto economico;
– elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
– predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci.
Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.
I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente,con possibilità di rimborso spese.
[10].

Art. 11 – Durata e rinnovo del consiglio direttivo

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo di amministrazione secondo quanto previsto dall’articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.
La convocazione dell’Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione.

Art. 12 – Decadenza e cessazione dei consiglieri

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci.
I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del
Consiglio direttivo.
Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero collegio.

Art. 13 – Adunanze del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna almeno due volte l’anno per la predisposizioni del documento di programmazione economica e per l’approvazione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e
motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata
al Presidente dell’Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i
termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.
Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione
[11 ].

Art. 14 – Deliberazioni del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.
In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.
Il segretario dell’Associazione provvede alla stesura del verbale dell’adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. Il verbale dell’adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel
verbale stesso. Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all’amministrazione dell’Associazione.

Art.15 – Presidente : Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell’Ente. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente dura in carica….anni. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di
amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo
[12].

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Art. 16 – Compiti del presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Spetta al Presidente:
a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea dei soci;

e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
f) esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’istituto;
g) assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art.17 – Collegio dei revisori

L’assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.
I Revisori durano in carica 5 anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Per l’assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile e d amministrativa dell’associazione. Le modalità di nomina dei revisore ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell’Associazione.
L’incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l’assolvimento dell’incarico
[13].

Art.18- Collegio dei garanti

Il direttivo può eleggere un Collegio dei garanti composto da quattro soci. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni a decorrere dalla loro nomina e possono essere rieletti. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte [14].

Art. 19 Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

Art. ….. [18] Note:

1) Qualora l’associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato occorrerà modificare il
riferimento al Codice Civile sostituendo art. 36 con art. 14. Può essere stabilita una durata con scadenza predeterminata.
Possono essere omessi la via ed il numero civico, specialmente se, in futuro, si ritiene possibile modificare la sede. L
’associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto legale.

2) Occorre indicare uno o più dei seguenti settori:
– dell’assistenza sociale
– dell’ambiente controllo del territorio e delle acque interne e delle specie Ittiche , Zoofila,Venatoria
– della beneficenza
– dell’istruzione
– della formazione / Informazione
– della tutela dei diritti civili.

– Organizzazione spettacolo, sfilate , cerimonie , eventi, manifestazioni

– divulgazione di notizie di carattere generale sul territorio in tutte le sue forme ( cartaceo, video ,web, foto )

3) Qualora l’associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato occorrerà specificare se l’associazione opererà a livello nazionale o sovra-regionale oppure se esaurirà le proprie finalità statutarie nell’ambito
territoriale nell’ambito di una sola regione Lazio, eventualmente può essere previsto un ambito territoriale ancor più ridotto. Lo scopo o gli scopi dell’Ente devono essere sinteticamente evidenziati indicando la tipologia degli interventi e le categorie di soggetti cui gli interventi medesimi sono diretti; il fine è evitare di dover effettuare ripetute modifiche dello statuto rilevando che le disposizioni statutarie vigenti non sono idonee allo svolgimento delle e attività e degli scopi che l’ente volesse realizzare nel corso della propria esistenza.

4) Possono essere previste altre categorie di soci, la disciplina di tali categorie deve essere correlata con quanto previsto negli articoli successivi. L’eventuale attribuzione della qualifica di socio onorario (se prevista) deve essere demandata al Consiglio di Amministrazione ovvero all’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione; inserire il relativo dispositivo alla fine del presente articolo ovvero in un nuovo specifico articolo.

 

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5) E’ opportuno che, in sede di assemblea, ogni socio sia portatore di un numero limitato di deleghe; viene proposta l’attribuzione di una sola delega per socio anche se è possibile prevedere un numero maggiore. La locuzione rendiconto economico può essere sostituito dall’espressione bilancio d’esercizio qualora si decida di utilizzare le disposizioni del Codice Civile in materia di bilancio. Nel caso in cui siano previste altre categorie di soci è necessario specificarne diritti e doveri connessi alla specifica tipologia di socio.
Ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs. 460/1997 occorre specificare che tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

6) La dicitura di cui alla lettera e) può essere eliminata nel caso in cui l’Ente non provveda ad erogare servizi o prestazioni a terzi.

Il dispositivo contenuto nell’ultimo comma di questo articolo è tassativamente previsto dall’articolo

10 del D. Lgs. 460/1997.

7) Per queste associazioni può essere utile ricorrere alla contabilità economico-patrimoniale; in tal caso si rende opportuno sostituire la locuzione rendiconto economico con la dizione bilancio d’esercizio.
Il dispositivo contenuto nell’ultimo comma di questo articolo è tassativamente previsto dall’articolo 10 del D. Lgs.460/1997.

8) Il collegio dei probiviri può anche assumere la denominazione di Collegio di garanzia. L’elenco può essere completato con l’indicazione di eventuali altri organi previsti in seno all’organizzazione dell’Ente, in tal caso occorre disciplinarne composizione, modalità di nomina del/dei componenti, modalità di funzionamento e durata. E’ possibile prevedere la corresponsione di emolumenti individuali annui ai componenti degli organi amministrativi nel rispetto del disciplinare previsto dall’art. 10 – comma 6 – del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

9) L’assemblea straordinaria dell’Associazione che ha conseguito il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delibera le modifiche dello statuto alla presenza di un notaio che redige il verbale dell’Assemblea nella forma di atto pubblico.

10) E’ possibile, ed a volte preferibile, prevedere un numero fisso ed invariabile di componenti il Consiglio direttivo. La durata del Consiglio direttivo può essere determinata dai fondatori in quanto non esistono vincoli di legge; si suggerisce di prevedere un numero di anni non inferiore a tre e non superiore a cinque. Nel caso siano previste altre categorie di soci occorre stabilire, se necessario, le relative quote associative annuali.

11) Il documento di programmazione annuale non è atto obbligatorio; per tale motivo, se non è prevista l’adozione di un
documento di programmazione per le attività da realizzare nel corso dell’esercizio successivo, può essere modificato il
primo comma di questo articolo stabilendo che il Consiglio direttivo si riunisca obbligatoriamente una sola volta l’anno.
Non è obbligatorio che il verbale delle riunioni del Consiglio direttivo sia esposto all’albo; nel caso non si reputi
necessario darne divulgazione occorre modificare l’ultimo comma.

12) Si reputa necessario prevedere esplicitamente se il Presidente può essere revocato oppure no. In caso sia prevista la
revocabilità del Presidente, occorre disciplinare compiutamente sia le modalità con cui proporre la revoca sia le
modalità con cui votare la proposta di revoca. Si ricorda che Presidente e Consiglio direttivo si insediano e scadono
contemporaneamente salvo eventuali disposizioni relative a quanto indicato al punto precedente. Il Presidente
normalmente dura in carica tanti anni quanto il Consiglio direttivo.

13) Deve comunque essere tenuto presente che l’articolo 25, comma 5, del D. Lgs. 460/1997 stabilisce che “Qualora i
proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire, à.., il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.” Questo articolo può essere omesso se non si ritiene opportuno nominare un organo di revisione; parimenti può assumere una formulazione più cogente ovvero vincolante nel caso in cui si stabilisca che l’Associazione dovrà essere dotata in ogni caso di un organo di revisione. La durata in carica del Collegio dei revisori non necessariamente deve coincidere con quella del Consiglio direttivo.

14) Questo articolo può essere omesso se non si ritiene opportuno nominare un organo di garanzia; parimenti può assumere una formulazione più cogente ovvero vincolante nel caso in cui si stabilisca che l’Associazione dovrà essere dotata in ogni caso di un organo di garanzia. La durata in carica del Collegio dei garanti non necessariamente deve coincidere con quella del Consiglio direttivo.

15) La struttura organizzativa viene distinta ad una scala gerarchica organizzata dal direttivo e una volta assegnati non potranno essere tolti tranne caso di espulsioni o dimissione o in caso di inadempienza allo statuto

16) E’ possibile introdurre un articolo in cui disciplinare la figura e le competenze del segretario della Associazione.
17) E’ possibile introdurre un articolo in cui disciplinare le modalità di gestione della cassa e/o tesoreria

dell’Associazione ed i conseguenti rapporti con gli istituti di credito.

18) E’ possibile introdurre un articolo in cui siano disciplinati eventuali fattispecie transitorie connesse a situazioni che si vengono a creare in seguito a modifiche parziali dello statuto ovvero all’approvazione di un nuovo testo statutario.

ATTO COSTITUTIVO
In data 10/11/2013 presso LA SEDE in ARDEA1, via DELLE PERNICI n 06
si sono riuniti i seguenti sigg.:
Sig. D’Este Francesco nato a Calatafimi TP il 10/11/1967
residente a Ardea via delle pernici n. 04 ,cittadino italiano; C.F. DSTFNC67S10B385B
3.Sig.ra Castriziani Simonetta nato a Roma il 01/02/1970
residente a Ardea via delle Pernici n. 04 , cittadino italiano; C.F. CSTSNT70B41H501F
che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 – Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, avente la seguente denominazione: Associazione Italiana Fotografi (abbreviato “ A.I.F.”).
Art. 2 – L’associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro.
Art. 3 – L’associazione ha sede in Ardea via delle Pernici n° 06.2
Art. 4 – L’associazione ha come scopo esclusivo il fine di solidarietà sociale nei confronti di solidarietà sociale trattamento delle foto digitali formazione ed informazione tenuta dell’albo dei fotografi ed attività affine divisa per categoria in aggiunta attività per il rispetto dell’ambiente come da statuto allegato L’obiettivo prioritario dell’Associazione è: attività di Protezione Civile e salvaguardia del territorio ed archivio foto documentale di eventi di qualsiasi attività o circostanza .
A tal fine l’associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa in vigore.
Art. 5 – L’associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 6 – L’associazione è apartitica e aconfessionale.
Art. 7 – I costituenti assumono a disciplinare e regolare l’associazione lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato

Statuto sociale: l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e quant’altro richiesto per la valida costituzione di un’organizzazione di volontariato.
Art. 8 – I presenti soci fondatori approvano che l’importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell’Associazione sia stabilito il in Euro 10,00 in lettere dieci,00 costituente il Fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea Ordinaria dei soci stabilendo la quota associativa annua e la quota della polizza assicurativa obbligatoria per i volontari attivi.
Art. 9 – I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 02 membri.
L’Assemblea costituente decide per l’immediata elezione dei Presidente nella persona del
Sig. Francesco D’este e del Consiglio Direttivo .A comporre lo stesso vengono eletti i signori:
2)Castriziani Simonetta – segretaria
Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all’art. 2382 C.C..
Art. 10 – I costituenti deliberano che le cariche di Vice-presidente, Tesoriere verranno assegnate in occasione della successiva prima riunione dei Consiglio Direttivo3.
Art. 11 – I costituenti deliberano di rinviare alla prima assemblea degli associati la nomina: dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti .
Art. 12 – I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto che è esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell’art. 8, comma 1 della legge n. 266/1991.
Il Presidente viene autorizzato a chiedere l’iscrizione dell’Associazione nel Registro Regionale/ Provinciale del Volontariato ai sensi della L.R. 22/93.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2014
Ardea4, data 10/11/2013
Letto, approvato, confermato e sottoscritto: