Nel 1996 con la Risoluzione Ministeriale n. 129/E del 17.7.1996, il Ministero delle Finanze riconobbe, finalmente, la piena legittimità della descrizione dell’attività fotografica non solo come impresa ma anche, qualora se ne verificassero realmente i requisiti, come libera professione.
Ancora oggi, tuttavia, dopo tanto tempo di inattività, in molti uffici pubblici gli impiegati meno informati indicheranno, per mancanza di conoscenza degli sviluppi, come unica possibilità per il fotografo quella dell’inquadramento come imprenditore.
È importante sottolineare il fatto che – come già menzionato più volte – la descrizione fiscale più comune e consueta per l’attività fotografica è quella di impresa. Tuttavia, in alcuni casi specifici, oggettivamente l’attività non può essere considerata un’impresa e, di conseguenza, è corretto classificarla come professione.
Ciò non implica che il mestiere originario del fotografo sia diventato qualcosa di diverso; al contrario, la maggior parte degli operatori ha mantenuto integralmente tutti gli attributi del lavoratore artigiano nel pieno significato del termine. Tuttavia, accanto a questa figura, si sono sviluppati anche altri modi di essere fotografi professionisti, molto diversi dalla configurazione iniziale e quindi altrettanto poco efficacemente descritti dalla legislazione a disposizione della fotografia: si tratta delle attività fotografiche di impostazione libero-professionale.
La Risoluzione Ministeriale n. 129/E del 17 luglio 1996 conferma chiaramente l’esistenza di due possibili nature giuridiche e fiscali dell’attività fotografica da un lato, quella tradizionale di impresa, dall’altro quella di libero-professionista.
In modo molto sintetico si potrebbero individuare come attività di libera professione quelle attività che:
a) Sono svolte senza una struttura (cioè basate sulla persona stessa del professionista).
b) Riguardano principalmente la produzione di immagini .
c) Si basano sulla figura di un professionista che viene scelto dal cliente proprio per la sua interpretazione fotografica
d) L’attività del fotografo come professionista non può essere considerato attività commerciale come quello di un negozio o di uno studio. In sostanza, deve trattarsi di un’attività in cui, una volta tolto il professionista, non rimane sostanzialmente nulla soltanto delle attrezzature.
Le attività che soddisfano questi requisiti possono essere considerate attività di LIBERO PROFESSIONISTA.
TUTTE le altre rientrano nell’ambito delle attività di impresa.
L’iter da seguire per esercitare la libera professione come fotografo professionista comprende i seguenti punti:
1) Iscrizione all’Ufficio IVA e adempimenti fiscali: È necessario iscriversi all’Ufficio IVA e adempiere a tutti gli obblighi fiscali previsti. Il codice di attività può essere quello standard per i fotografi (74.81.1), anche se la descrizione negli elenchi potrebbe indicare “Studi Fotografici”. Questa dizione generica comprende comunque tutte le attività fotografiche di ripresa, di qualsiasi tipo, inclusa quella svolta come libero professionista.
2) Iscrizione alle liste INAIL: È necessaria l’iscrizione alle liste dell’INAIL per l’assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro. Se si utilizzano attrezzature elettriche, è necessario rivolgersi alla sede di zona dell’INAIL per ulteriori informazioni.
3) Iscrizione ai ruoli contributivi INPS: È obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata INPS dei liberi professionisti (legge 335/95) per la costituzione della pensione. La contribuzione varia di anno in anno e viene calcolata sul reddito effettivo senza un importo minimo. Ulteriori informazioni sulle tariffe sono disponibili su www.inps.it, sezione Gestione Separata.
4) L’iscrizione alla Camera di Commercio è obbligatoria solo se l’attività viene svolta in forma societaria. Iscrizione alla Camera di Commercio se l’attività è effettivamente esercitata come libera professione, cioè senza una struttura aziendale non è necessaria. Nel caso di libero professionista individuale, l’iscrizione non è necessaria.
5) Licenza di Pubblica Sicurezza: In passato era richiesta in base all’art. 111 del testo Unico di Pubblica Sicurezza, ma dal 1998 è stata abrogata e sostituita con una semplice comunicazione al Questore di competenza del proprio Comune dove di esercita la professione.
6) NON NECESSARIA Iscrizione all’Albo Artigiani. L’artigiano è una figura specifica di imprenditore, mentre il libero professionista ha una definizione ben distinta. L’iscrizione all’Albo Artigiani non è pertinente per i liberi professionisti.
7) L’iscrizione ad associazioni di categoria come Associazione Italiana Fotografi, sono facoltative non obligatorie.
È importante consultare le fonti ufficiali e le normative specifiche del proprio paese per ottenere informazioni aggiornate sull’iter da seguire come libero professionista nel settore della fotografia.