Comunicazione alla Questura per inizio attività Arti Fotografiche

Quanto divulgato dalla questura di Arezzo

UFFICIO LICENZE
Questura di Arezzo – Via Filippo Lippi, snc
STUDIO FOTOGRAFICO O FOTOGRAFO AMBULANTE

Per le nuove aperture, occorre semplicemente dare comunicazione al Questore dell’inizio dell’attività; per chi
già lavora non ci sono altri obblighi.
La dichiarazione non ha la forma di dichiarazione di inizio attività ma di semplice comunicazione.
La dichiarazione è personale (pertanto va resa dal titolare dell’attività e se si tratta di società dal suo legale
rappresentante).
Non c’è altra documentazione da presentare.
Riferimenti normativi: Dlgs 112/1998 art. 164 comma1 lettera f. qui di seguito.
Art. 164. Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;
b) l’articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l’obbligo di informazione preventiva all’autorità’ di pubblica sicurezza;
c) l’articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
d) l’articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest’ultimo in ordine: all’articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all’articolo 19, comma 1,
numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all’articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati.
e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell’attività’ di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;
f) l’articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l’esercizio dell’arte fotografica, fermo restando l’obbligo di informazione tempestiva all’autorità di pubblica sicurezza.
2. E’ altresì abrogato il comma 5 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.
3. Nell’articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole
“rappresentazioni cinematografiche e teatrali” sono abrogate.
URP – ultimo aggiornamento 17 gennaio 2013

ALLA QUESTURA DI ………………………………

OGGETTO: Attività di fotografo – Informazione ai sensi del Dlgs 112/1998.
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ………….………………………………… nato/a a
(comune, provincia) ……………………………………..…………………… il …………….…..….
e residente in (via, nr. civico, frazione, comune, provincia) ………………………………………..
………………………………………………… recapito telefonico ……………………..……………
e –mail ……………………………………..……………..………. in qualità di (cancellare la voce
che non interessa) titolare dell’attività / legale rappresentante della società
………………………………………..……………, ai sensi del Dlgs. 112 / 1998, art. 164, comma
1, lettera f, con la presente dà tempestiva informazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza
dell’inizio di un’attività fotografica professionale, a far data dal …………………………………..,
con la denominazione …………………………………………….……… al seguente indirizzo
(via, nr. civico, frazione, comune, provincia)
……………………………………………………………………………………..………………………
Questura di………………, Data  ……………………      F I R M A …………………………………………
Se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto alla ricezione deve
essere corredata da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

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