CREAZIONE DI ALBI PROFESSIONALI NON ORGANIZZATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare-1-ottobre-2018-nr-3708c

 

La legge 14 gennaio 2013, n.4, all’art.2, comma 7, prevede che il Ministero dello sviluppo
economico pubblichi sul proprio sito web un elenco delle associazioni professionali e delle loro
forme aggregative che dichiarano di possedere i requisiti previsti dalla stessa legge agli articoli 2 e
3, anche per consentire agli utenti e agli stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli
organismi che, tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali.
Si fa presente, a tale proposito, che l’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un
valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico.
Si evidenzia, come chiaramente espresso in vari punti della legge (cfr. in particolare l’art.1, comma
4), che possono svolgere l’attività anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti
ad associazioni non presenti sul sito del Ministero.
Le associazioni possono anche autorizzare i propri iscritti a utilizzare il riferimento all’iscrizione
all’associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi, sottoponendosi ad ulteriori
condizioni previste all’art.5, comma 2.
Le associazioni di cui all’elenco, quindi, sono chiamate a un’azione di attuazione delle finalità della
legge e ad un particolare impegno nei confronti dei consumatori e dei professionisti.
Le associazioni e le forme aggregative che intendono entrare nell’elenco di cui sopra devono
presentare al Ministero dello Sviluppo Economico il modello di dichiarazione pubblicato sul sito
web del Ministero stesso, corredato dell’allegato previsto per le rispettive situazioni (allegato 2
per le associazioni e 1bis per le forme aggregative). Le associazioni dovranno compilare
obbligatoriamente solo la prima sezione dell’allegato 2, mentre la seconda sezione andrà
compilata soltanto dalle associazioni che intendano autorizzare i propri iscritti a utilizzare il
riferimento all’iscrizione all’associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi.
L’allegato 1, invece, è facoltativo e deve essere utilizzato solo dalle associazioni che ritengano
insufficiente lo spazio previsto dal modello per la descrizione delle attività professionali di
riferimento dei propri associati.
Il modello e gli allegati devono essere firmati, sotto la propria responsabilità, dal legale
rappresentante dell’associazione (o forma aggregativa). Si richiama l’attenzione sulla necessità di
controllare il sito web dell’associazione prima di inoltrare la dichiarazione (cfr. anche successiva
avvertenza).
La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità, in corso di
validità, del legale rappresentante dell’associazione (o forma aggregativa).
Il modello può essere presentato al Ministero con varie modalità:
mediante posta elettronica, con messaggio indirizzato al seguente indirizzo e –mail,
possibilmente richiedendo conferma di lettura:
dgmccvnt.tflegge4_2013@mise.gov.it ;
mediante PEC (posta elettronica certificata), con messaggio indirizzato al seguente indirizzo di PEC:
dgmccvnt.div07@pec.mise.gov.it ;
in forma cartacea, mediante spedizione per posta raccomandata all’indirizzo indicato nel modello
stesso.
Si consiglia comunque l’utilizzo di una delle due forme di trasmissione in forma digitale, sia per
avere un riscontro più celere della ricezione che per facilitare le successive attività dell’ufficio.
Il Ministero verificherà la correttezza formale della dichiarazione presentata, con particolare
riferimento all’effettiva disponibilità sul sito web dell’associazione degli elementi informativi
previsti dalla legge ed alla coerenza con quanto dichiarato al Ministero. Si invita, comunque, ad
evitare nel sito web l’uso di affermazioni che possano comportare fraintendimenti da parte del
pubblico circa l’effettivo ruolo dell’associazione professionale (cfr. anche il documento “errori più
frequenti” pubblicato nella stessa sezione del sito web del Ministero Sviluppo Economico)
A tale proposito si ritiene essenziale che l’utente possa accedere a tali dati direttamente dalla
pagina iniziale del sito (ad esempio attraverso una specifica sezione del sito stesso) e senza la
necessità di preventiva registrazione, anche a tutela dei propri dati personali.
Viceversa, ai fini dell’inserimento dell’elenco degli iscritti da parte dell’associazione, previsto
dall’art. 5,comma 2, lettera b), sarà opportuno che le associazioni interessate acquisiscano dai
propri iscritti, ove non ne dispongano già, una dichiarazione di consenso relativa alla
pubblicazione dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente in tema di “privacy”.
Dell’avvenuto inserimento nell’elenco sarà data comunicazione all’associazione (o forma
aggregativa) richiedente, all’indirizzo (cartaceo o elettronico) comunicato al Ministero.
FORME AGGREGATIVE (EX ART.3): applicabilità delle varie disposizioni
Anche alle forme aggregative di associazioni professionali si applica l’art.2, c.7, che prevede il loro
inserimento nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma con alcune importanti
limitazioni.
Infatti, l’art.5, comma 1, relativo agli elementi informativi che comunque le forme aggregative,
come le associazioni, devono pubblicare nel proprio sito web, si riferisce alle sole associazioni,
come è evidente anche dall’esame di alcuni elementi, tipici del professionista (cfr. in particolare i
requisiti di cui alla lettere e). Tuttavia, si ritiene di precisare in questa sede alcuni di tali elementi,
che si ritengono utili per il consumatore. In particolare, si ritiene necessario che la forma pubblichi
sul proprio sito web l’elenco completo delle associazioni che vi aderiscono, anche per evidenziare
la propria effettiva rappresentatività.
Inoltre, si ritiene comunque importante che vengano pubblicati alcuni degli elementi previsti
dall’art. 4, comma 1, ed in particolare quelli indicati nelle lettere a), c) e d) , che riguardano gli
elementi essenziali della forma aggregativa (atto costitutivo, statuto, struttura ed organi sociali).
Per quanto sopra esposto, le forme aggregative di associazioni professionali dovranno presentare
una dichiarazione in forma specifica e ridotta rispetto alle singole associazioni, che si sostanzia
nell’allegato 1 bis.
AVVERTENZA: SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI SULLA
NECESSITÀ CHE IL SITO WEB DELL’ASSOCIAZIONE (o della forma aggregativa) sia già
implementato al momento della presentazione della dichiarazione.
A tale proposito, PER EVITARE ERRORI, e per chiarire alcuni dubbi interpretativi, SI CONSIGLIA LA
CONSULTAZIONE DEL DOCUMENTO “ERRORI PIU’ FREQUENTI”, PUBBLICATO NELLA STESSA
SEZIONE DEL SITO WEB DEL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO.
revisione del 20 novembre 2019

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