Diritti relativi alle fotografie

Informativa e direttive  Tutti i fotografi professionisti ,Free-Lance , amatori che intendano far valere i diritti d’autore delle proprie immagini devono attenersi alla seguente legge attualmente in vigore

LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

CAPO V
Diritti relativi alle fotografie

Art. 90. Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell’anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non e’ considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

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