LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)
(GU n.22 del 26-1-2013)
Vigente al: 10-2-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma,
della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in
materia di concorrenza e di liberta’ di circolazione, disciplina le
professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata
in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende
l’attivita’ economica, anche organizzata, volta alla prestazione di
servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il
concorso di questo, con esclusione delle attivita’ riservate per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229
del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita’ e
dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio
disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2
contraddistingue la propria attivita’, in ogni documento e rapporto
scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla
discplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L’esercizio della professione e’ libero e fondato
sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio
intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede,
dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza,
dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi,
della responsabilita’ del professionista.
5. La professione e’ esercitata in forma individuale, in forma
associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro
dipendente.
Art. 2

Associazioni professionali

1. Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2,
possono costituire associazioni a carattere professionale di natura
privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di
rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze
degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche,
agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle
regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni
professionali garantiscono la trasparenza delle attivita’ e degli
assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati,
l’osservanza dei principi deontologici, nonche’ una struttura
organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo
raggiungimento delle finalita’ dell’associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso
specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti,
adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono
le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni
del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela
dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento
per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle
prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso
con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
nonche’ ottenere informazioni relative all’attivita’ professionale in
generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di
denominazioni professionali relative a professioni organizzate in
ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti
alle associazioni di cui al presente articolo, non e’ consentito
l’esercizio delle attivita’ professionali riservate dalla legge a
specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il
possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al
relativo albo professionale.
7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente
articolo e delle forme aggregative di cui all’art. 3 che dichiarano,
con assunzione di responsabilita’ dei rispettivi rappresentanti
legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di
rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli
articoli 5, 6 e 7 e’ pubblicato dal Ministero dello sviluppo
economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi
concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi
dell’art. 4, comma 1, della presente legge.
Art. 3

Forme aggregative delle associazioni

1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2, mantenendo la
propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse
costituite come associazioni di natura privatistica.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e
agiscono in piena indipendenza e imparzialita’.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e
qualificazione delle attivita’ professionali che rappresentano,
nonche’ di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse
connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi
politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni,
esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai
fini della verifica del rispetto e della congruita’ degli standard
professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attivita’ e dei
codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
Art. 4

Pubblicita’ delle associazioni professionali

1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme
aggregative delle associazioni di cui all’art. 3 pubblicano nel
proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita’ per
il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza,
veridicita’. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad
utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale
marchio o attestato di qualita’ e di qualificazione professionale dei
propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente
legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o della
forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni
fornite nel sito web.
3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la
costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di
valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza
professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra
le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei
consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti
gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono
posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.
Art. 5

Contenuti degli elementi informativi

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita’ e con
le modalita’ di cui all’art. 4, comma 1, la piena conoscibilita’ dei
seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attivita’ professionali cui
l’associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle
cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell’associazione;
e) requisiti per la partecipazione all’associazione, con
particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attivita’
professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli
appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e
alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo
assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare
per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo
di garantire la conoscibilita’ e’ esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate
in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto
all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria
autonomia;
b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno
tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla
formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualita’
dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore
di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la
presenza, i recapiti e le modalita’ di accesso allo sportello di cui
all’art. 2, comma 4.
Art. 6

Autoregolamentazione volontaria

1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e
la qualificazione dell’attivita’ dei soggetti che esercitano le
professioni di cui all’art. 1, anche indipendentemente dall’adesione
degli stessi ad una delle associazioni di cui all’art. 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla
conformita’ della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI
EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalita’ di esercizio
dell’attivita’ e le modalita’ di comunicazione verso l’utente
individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e
criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della
singola attivita’ professionale e ne assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione
nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenuta
adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI
relativa alle attivita’ professionali di cui all’art. 1.
Art. 7

Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza
del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali
possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie
verifiche, sotto la responsabilita’ del proprio rappresentante
legale, un’attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione
stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale
che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio
dell’attivita’ professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione
all’associazione;
d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui
l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la
responsabilita’ professionale stipulata dal professionista;
f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di
una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa
alla conformita’ alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito
necessario per l’esercizio dell’attivita’ professionale.
Art. 8

Validita’ dell’attestazione

1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validita’ pari al
periodo per il quale il professionista risulta iscritto
all’associazione professionale che la rilascia ed e’ rinnovata ad
ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La
scadenza dell’attestazione e’ specificata nell’attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che
ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del
proprio numero di iscrizione all’associazione.
Art. 9

Certificazione di conformita’
a norme tecniche UNI

1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme
aggregative di cui all’art. 3 collaborano all’elaborazione della
normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita’ professionali,
attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici
o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase
dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima
consensualita’, democraticita’ e trasparenza. Le medesime
associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di
certificazione della conformita’ per i settori di competenza, nel
rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialita’ e
professionalita’ previsti per tali organismi dalla normativa vigente
e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico
nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono
rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non
iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformita’ alla
norma tecnica UNI definita per la singola professione.
Art. 10

Vigilanza e sanzioni

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di
vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente
legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web
dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 7,
comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai
sensi dell’art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Art. 11

Clausola di neutralita’ finanziaria

1. Dall’attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli
adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

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