Legge 25 aprile 1938, n. 897 (in Gazz. Uff., 7 luglio, n. 152).
Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi.
Art. 1.
Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio,
gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie
a termini delle disposizioni vigenti.
Art. 2.
Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti
negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.
Art. 3.
Le attribuzioni relative alla tenuta degli albi ed alla disciplina degli iscritti, attualmente affidate
a giunte, commissioni o comitati a termini degli ordinamenti per le professioni di ingegnere, architetto, chimico, esercente la professione in materia di economia e commercio, dottore
in agraria, perito agrario, geometra e perito industriale sono esercitate direttamente dai direttorii
dei sindacati fascisti periferici di categoria, osservate, anche per quanto riguarda le impugnazioni delle decisioni innanzi alle commissioni centrali, le disposizioni degli stessi ordinamenti relative a tali attribuzioni.
In confronto dei ragionieri iscritti negli albi degli esercenti in materia di economia e commercio, le attribuzioni predette sono esercitate dai direttorii dei sindacati fascisti dei dottori in economia e commercio.
Qualora i poteri dei direttorii siano stati affidati al segretari o ad un commissario ai sensi dell’art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563 o dell’art. 30, comma secondo, del Regio
Decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le attribuzioni di cui ai precedenti commi sono esercitate da
un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto da quattro membri
nominati dal ministro per le corporazioni di concerto col ministro per la grazia e giustizia, tra i
professionisti iscritti negli albi della circoscrizione sindacale.
Art. 4.
In confronto dei membri dei direttorii dei sindacati periferici, il potere disciplinare spetta al
direttorio del sindacato nazionale della categoria, ed in confronto dei membri del direttorio
del sindacato nazionale alla rispettiva commissione centrale. Per i professionisti che fanno
parte della commissione centrale il potere disciplinare è esercitato dalla stessa commissione.
I direttorii dei sindacati nazionali e la commissione centrale osservano, per i procedimenti
disciplinari, le norme applicabili per gli stessi procedimenti innanzi ai sindacati periferici.
Nei procedimenti di cui al comma precedente, avverso le decisioni dei sindacati nazionali è
ammesso il ricorso alla commissione centrale, osservate le forme e i termini stabiliti per i
ricorsi avverso le decisioni dei sindacati periferici; avverso le decisioni della commissione centrale è ammesso il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione del regno, a termini dei vigenti ordinamenti professionali.
Qualora i poteri dei direttorii dei sindacati nazionali siano stati affidati al segretario o ad un
commissario ai sensi dell’art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell’art. 30,
comma secondo, del Regio Decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni disciplinari spettanti ai direttorii medesimi a termini dei commi precedenti sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto da sei membri nominati dal ministero per le corporazioni di concerto col ministro per la grazia e giustizia, fra i professionisti
iscritti negli albi della rispettiva categoria.
Art. 5.
Nel caso preveduto nell’art. 3, ultimo comma, della presente legge, le attribuzioni ivi menzionate sono esercitate, osservate le norme degli ordinamenti professionali richiamate nello stesso art. 3, dal presidente del tribunale del capoluogo della circoscrizione sindacale fino a quando non sia costituito il comitato di cui al medesimo comma.
Nel caso di riconoscimento giuridico di un nuovo sindacato o di revoca del riconoscimento
giuridico di un sindacato già esistente saranno emanate, con decreto del ministro per le corporazioni di concerto col ministro per la grazia e giustizia, le norme per la formazione e la
tenuta dei relativi albi professionali e per l’esercizio delle funzioni disciplinari.
Art. 6.
I collegi dei ragionieri e le commissioni per i collegi medesimi sono aboliti e le loro attribuzioni sono deferite ai direttorii dei sindacati periferici di categoria, i quali le esercitano osservate
le disposizioni stabilite dal vigente ordinamento della professione di ragioniere.
Avverso le decisioni dei direttorii dei sindacati in materia di iscrizione negli albi ed in materia disciplinare è dato ricorso alla commissione centrale per gli esercenti in economia e commercio, secondo le norme applicabili per i ricorsi avverso le decisioni nelle stesse materie dei
direttori dei sindacati dei dottori in economia e commercio.
Quando la commissione centrale di cui all’art. 12 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 588,
decide sui ricorsi riguardanti esercenti in economia e commercio, sono chiamati a farne parte,
quali componenti di designazione sindacale, cinque dottori in economia e commercio iscritti
negli albi nominati tra quelli all’uopo designati in numero doppio dal sindacato nazionale fascista dei dottori in economia e commercio.
Quando invece la commissione decide sui ricorsi riguardanti i ragionieri, i cinque membri di cui al precedente comma sono sostituiti da altri cinque membri iscritti negli albi dei
ragionieri, nominati su designazione in numero doppio del sindacato nazionale fascista dei
ragionieri.
Nulla è innovato riguardo alla nomina degli altri membri della commissione.
Art. 7.
Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del ministero degli affari esteri.
La precedente disposizione non si applica quando per la iscrizione dello straniero nell’albo sia
richiesto dal regolamento professionale l’esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non
si applica neppure quando l’accordo internazionale, pur non essendo preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.
Art. 8.
Ferme rimanendo le disposizioni del Regio Decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 963, e del Regio Decreto 1° ottobre 1936, n. 1874, per
quanto riguarda la vigilanza del ministero dell’interno sulle professioni sanitarie, la sorveglianza
sull’osservanza delle norme riguardanti la formazione, la tenuta degli albi professionali, l’adempimento delle funzioni disciplinari ed in generale l’esercizio delle professioni prevedute
dalla presente legge spetta al ministro per la grazia e giustizia ed al ministro per le corporazioni, i quali la esercitano previe reciproche intese.
Art. 9
Disposizioni finali e transitorie.
La disposizione di cui all’art. 1 avrà effetto dal 1° luglio 1939.
La trattazione degli affari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente
legge dalle giunte, commissioni o comitati menzionati nell’art. 3, è proseguita ai direttorii dei
competenti sindacati. Dalla stessa data la trattazione dei ricorsi di competenza delle corti di
appello in confronto dei ragionieri, non ancora definiti alla data medesima, è proseguita dalla
commissione centrale per gli esercenti in economia e commercio.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni di appartenenza dei collegi dei
ragionieri sono devoluti di diritto ai sindacati di categoria delle rispettive circoscrizioni, i quali
subentrano ai collegi nei diritti e obblighi che questi abbiano a tale data.
Art. 10.
Disposizioni finali e transitorie.
Le giunte, le commissioni o i comitati menzionati nell’art. 3, che alla data di pubblicazione della
presente legge fossero scaduti e non ancora ricostituiti, s’intendono riconfermati in carica
fino all’entrata in vigore della legge stessa, qualora il ministro per la grazia e giustizia non ritenga di provvedere alla loro ricostituzione in conformità agli ordinamenti professionali vigenti.
In ogni caso le giunte, e le commissioni o i comitati anzidetti, che vengano a scadere posteriormente alla data medesima, rimangono in carica fino alla entrata in vigore della presente
legge, salva la facoltà del ministro per la grazia e giustizia di cui al comma precedente.
Art. 11.
Disposizioni finali e transitorie.
Con decreti reali da emanarsi su proposta del ministro per la grazia e giustizia di concerto coi ministri per le finanze e per le corporazioni a termini dell’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l’integrazione e l’attuazione della presente legge, la quale, salvo il disposto del primo comma dell’art. 9, andrà
in vigore nel centottantesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta