Sono soggetti alla ritenuta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti, a qualunque titolo, ad artisti e professionisti.
In particolare si tratta dei compensi corrisposti:
- per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e anche sotto forma di partecipazione agli utili
- per prestazioni rese a terzi o nell’interesse di terzi
- per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
- sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
- sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata
- sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore
- sui diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.
Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore a 25,82 euro (sempre che non si tratti di acconti relativi a prestazioni di importo complessivo superiore a tale limite), corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi a oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Per tutte le modalità aggiornamenti consultate il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate o un commercialista di fiducia.
tratto dal sito Agenzia delle Entrate 08/04/2020