Scattare foto a paesaggi e beni culturali DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (GU n.45 del 24-2-2004 – Suppl. Ordinario n. 28 )

Articolo 108 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione 1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorita’ che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attivita’ cui si riferiscono le concessioni d’uso; b) dei mezzi e delle modalita’ di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonche’ dei benefici economici che ne derivano al richiedente. 2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata. 3. Nessun canone e’ dovuto per le riproduzioni richieste ((o eseguite)) da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalita’ di valorizzazione, purche’ attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente. 3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita’, svolte senza scopo di lucro, per finalita’ di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni ((…)) archivistici ((sottoposti a restrizioni di consultabilita’ ai sensi del capo III del presente titolo,)) attuata ((nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e)) con modalita’ che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne’ l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne’ , all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro ((…)). 4. Nei casi in cui dall’attivita’ in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l’autorità che ha in consegna i beni determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e’ dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi. 5. La cauzione e’ restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate. 6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente.

Legge tratta dal sito normativa.it 

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