ENTRATE ISTITUZIONALI
Le attività istituzionali non sono soggette ad IVA e non concorrono alla formazione del reddito dell’Associazione.
Rientrano in questa categoria:
♦ Quote di iscrizione (quote associative) e quote di rinnovo (art. 148, comma 1)
Si tratta delle somme che vengono versate in sede di prima iscrizione per acquisire lo status di socio, e delle somme che vengono versate gli anni successivi per il rinnovo della qualifica. Sono considerate entrate istituzionali anche le somme versate dai soci a titolo di contribuzione straordinaria.
♦ Contributi liberali erogati da Enti privati e da persone fisiche (soci e non soci), aziende, enti (art. 149, comma 2, lettera c, TUIR)
Si tratta di somme erogate per sostenere le finalità istituzionali dell’associazione. Per essere considerate erogazioni liberali non deve essere prevista alcuna controprestazione.
ENTRATE DE COMMERCIALIZZATE
Alcune delle entrate realizzate dagli enti non commerciali di tipo associativo, pur avendo natura di per sé commerciale in quanto presuppongono un rapporto di scambio tra il socio e l’associazione, sono state “decommercializzate”. Il regime fiscale di tali entrate viene per legge parificato a quello delle attività istituzionali “pure”: i corrispettivi percepiti non sono soggetti ad IVA (salvo eccezioni, v. organizzazione viaggi da parte di APS Nazionali) e non entrano a far parte del reddito imponibile ai fini IRES.
Si tratta di prestazioni di servizi/attività a pagamento svolte (esclusivamente o principalmente) a favore dei soci.
Rientrano in questa categoria, per tutti gli enti non commerciali:
♦ Contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (art.143, comma 3, TUIR e art. 2 D. Lgs. 460/1997).
♦ Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche eseguite occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art.143, comma 3, TUIR e art. 2 D. Lgs. 460/1997).
Dal momento che il fisco non ha chiarito il numero massimo di eventi che si possono ritenere occasionali nell’arco di un periodo d’imposta, ricordiamo che per le sole Associazioni sportive dilettantistiche ci sono dei i limiti imposti dall’art. 25, comma 2, Legge 133/1999: al massimo 2 eventi all’anno e importo dei proventi non superiore al limite annuo complessivo di € 51.645,69.
Inoltre, per le raccolte pubbliche di fondi, ai sensi dell’art.8 del D. Lgs. 460/1997, è obbligatorio redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 148 TUIR, solo per le seguenti categorie di Associazioni:
– politiche
– sindacali e di categoria
– religiose
– assistenziali
– culturali
– sportive e dilettantistiche
– di promozione sociale (il fisco ne ha dato un’interpretazione in senso ampio comprensiva anche delle associazioni di volontariato)
– di formazione extra-scolastica (es: università degli adulti)
si considerano entrate de commercializzate:
♦ Corrispettivi specifici versati dai propri soci o partecipanti, dagli associati o partecipanti di altre associazioni (che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale) o dai tesserati alle rispettive organizzazioni nazionali, per partecipare ad attività organizzate dall’associazione nell’ambito delle finalità istituzionali (art.148, comma 3, TUIR): si tratta, ad esempio, delle quote di partecipazione a corsi/attività.
♦ Vendita di proprie pubblicazioni a soci e non soci, purchè la cessione avvenga prevalentemente agli associati(art.148, comma 3, TUIR): è il caso dell’associazione che stampi e diffonda un periodico sociale destinato prevalentemente, ma non esclusivamente, agli associati: in tal caso gli eventuali proventi legati a tali vendite rientrano tra le entrate istituzionali.
Per le sole organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato si considerano entrate de commercializzate:
♦ attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
♦ attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
♦ cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre ché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
♦ attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
♦ attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
♦ proventi derivanti da convenzioni.
Queste attività dovranno essere svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.
Per le sole APS Nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (es: ARCI, AICS, AUSER, ANTEAS ecc) e per le Associazioni ad esse affiliate, si considerano entrate decommercializzate:
♦ Somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, purchè questa attività sia (art.148, comma 5, TUIR):
– esercitata presso la sede in cui viene svolta attività istituzionale,
– strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
– effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (in sintesi soci e tesserati, e anche familiari conviventi ai sensi dell’art. 20 della L. 383/2000).
♦ Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, purchè questa attività sia (art.148, comma 5, TUIR):
– strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
– effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (in sintesi soci e tesserati, e anche familiari conviventi ai sensi dell’art. 20 della L. 383/2000).
L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici non è considerata commerciale anche per associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose riconosciute ai fini concordatari (art.148, comma 6, TUIR).
Occorre sottolineare che l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici è decommercializzata ai fini delle imposte sui redditi (non concorre alla formazione della base imponibile ad IRES), ma è soggetta ad IVA, a meno che l’Associazione non sia titolare di partita IVA e la suddetta attività sia occasionale (vedi oltre) e pertanto non richieda l’apertura di partita IVA.
ENTRATE COMMERCIALI
Ai sensi dell’art. 148 TUIR, segnaliamo che si configurano sempre come di natura commerciale tutti gli introiti non qualificabili come derivanti da attività istituzionale o come attività decommercializzate.
Rientrano in questa categoria:
♦ Prestazioni di servizi a non soci e a non tesserati
Tutto ciò che l’associazione incassa da non soci/non tesserati per attività/servizi effettuati a loro favore, costituisce entrata commerciale. Fanno eccezione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati ad APS, in quanto sono equiparate ai fini fiscali a quelle rese agli associati (art. 20, L. 383/2000).
♦ Organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento
L’organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento che prevedono l’apertura al pubblico costituisce attività commerciale; se invece l’ingresso è riservato ai soli soci, l’attività non è considerata commerciale.
♦ Pubblicità commerciale (art.148, comma 4, TUIR)
Rientrano sotto questa voce tutti i proventi che l’associazione consegue in base a contratti di natura pubblicitaria, ivi inclusi i contratti di sponsorizzazione. Il corrispettivo di un accordo promo-pubblicitario, oltre che in denaro, può anche essere erogato in natura senza che questo muti la natura del rapporto in esame.
♦ Organizzazione di fiere, stand gastronomici, esposizioni a carattere commerciale (art.148, comma 4, TUIR)
L’organizzazione di tali attività, nelle quali sono previsti servizi o cessione di beni a pagamento, rientra fra le attività commerciali, a meno che non sia una attività decommercializzata in quanto riconducibile ad una occasionale raccolta pubblica di fondi (v. sopra).
♦ Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (art.148, comma 4, TUIR)
L’organizzazione di gite e viaggi costituisce sempre attività commerciale anche nel caso in cui vi partecipino esclusivamente i soci dell’associazione, a meno che non sia indetta da una APS nazionale o da una associazione affiliata ad una APS nazionale (v.sopra).
♦ Somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari
Tale attività è considerata commerciale anche se rivolta esclusivamente ai propri associati, a meno che non sia svolta da una APS nazionale o da una associazione affiliata ad una APS nazionale (v.sopra).
♦ Somministrazione di pasti (ristorante) (art.148, comma 4, TUIR)
La somministrazione di pasti, intendendosi come tali cibi che con la cottura mutano le proprie caratteristiche organolettiche, risulta essere comunque di natura commerciale anche se rivolta esclusivamente ai soci.
♦ Cessione di prodotti nuovi acquistati per la rivendita (art.148, comma 4, TUIR)
Questa condizione si verifica tutte le volte che l’associazione acquista beni tenendoli in magazzino e li rivende agli associati che ne facciano richiesta.
Non sono invece ritenuti commerciali gli incassi relativi alla vendita di abbigliamento sportivo “in nome e per conto” degli associati e/o in forma di gruppo di acquisto.
Un’altra eccezione è rappresentata dai “gruppi di acquisto solidale” (art.1, comma 266 – 268, Legge 244/2007).
♦ Gestione di spacci aziendali e di mense (art.148, comma 4, TUIR)
♦ Telecomunicazioni e radiodiffusioni (art.148, comma 4, TUIR)
♦ Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito (art.148, comma 4, TUIR)
♦ Prestazioni di servizi portuali ed aeroportuali (art.148, comma 4, TUIR)
♦ Erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore (art.148, comma 4, TUIR)
♦ Ogni altra attività non riconducibile a quelle istituzionali.
RICORDIAMO
Per svolgere attività commerciale abituale occorre:
• aprire la partita IVA
• iscriversi al REA
Non è invece necessario aprire la partita IVA se si svolge solo attività istituzionale ed, eventualmente, attività commerciale occasionale. La normativa non dà una definizione univoca di “occasionalità”, per cui esistono numerosi contenziosi. Nella risoluzione n. 155 del 13 ottobre 2000 del Ministero delle Finanze, viene precisato che un’attività commerciale, per poter essere considerata “occasionale”, deve essere “esercitata non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità dell’esercizio dell’attività stessa”. Le attività commerciali occasionali sono quindi quelle svolte in maniera episodica e non abituale, e senza una specifica organizzazione. Dal momento che il fisco non ha chiarito il numero massimo di eventi che si possono ritenere occasionali nell’arco di un periodo d’imposta, a scanso di possibili contestazioni consigliamo di non superare i limiti imposti dall’art. 25, comma 2, Legge 133/1999: al massimo 2 eventi all’anno e importo dei proventi non superiore al limite annuo complessivo di € 51.645,69.
Nel caso di attività commerciali occasionali:
• i proventi non sono soggetti ad IVA, ai sensi del DPR 633/1972, art. 1-5 (per questo motivo non è necessario aprire la partita IVA);
• non c’è l’obbligo di emettere fatture; al posto della fattura si può emettere una “nota di debito” scrivendo in fondo al documento “estranea al regime IVA ai sensi dell’art. 4, comma 1, DPR 633/1972, in quanto prestazione occasionale”;
• l’utile netto (ricavi meno costi) è tassabile ai fini IRES come “reddito diverso”, ai sensi dell’art. 81, comma 1, lettera i) del TUIR: se i ricavi sono superiori ai relativi costi, ci sarà l’obbligo di compilare la dichiarazione dei redditi UNICO ENC con conseguente pagamento delle imposte. Esistono delle eccezioni: l’utile non è tassato ai fini IRES:
– per le ONLUS, nel caso di attività “direttamente connesse” alle istituzionali definite dal D. Lgs. 460/1997, art. 10, comma 5;
– per le OdV, nel caso di attività “marginali” definite dal D.M. 25 maggio 1995.