Leggi internazionali

 

Riconoscimento delle associazioni a livello internazionale  riportato nell’elenco sottostante LEGGE 18 giugno 1949, n. 385 

 Articolo I 
 
  1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' 
di entrare nei  territori  dell'altra  Alta  Parte  Contraente  e  di
risiedere e viaggiare liberamente in detti territori. 
  2. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' 
di esercitare i seguenti diritti e privilegi nei territori dell'altra
Alta Parte Contraente, senza alcuna interferenza  ed  in  conformita'
alle  leggi  ed  ai  regolamenti  vigenti,  a  condizioni  non   meno
favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in
avvenire ai cittadini di detta altra Alta Parte Contraente: 
    a) svolgere attivita' commerciali, industriali, di 
trasformazione,  finanziarie,  scientifiche,  educative,   religiose,
filantropiche e attivita' professionali, eccettuato l'esercizio della
professione legale; 
    b) acquistare, possedere, costruire o prendere in affitto ed 
occupare edifici appropriati, e prendere in affitto  terreni  adatti,
per uso di abitazione o commerciale, industriale, di  trasformazione,
finanziario,  professionale,   scientifico,   educativo,   religioso,
filantropico e mortuario; 
    c) impiegare agenti e dipendenti di loro scelta, prescindendo 
dalla loro nazionalita' 
    d) fare qualunque cosa inerente o necessaria al godimento dei 
predetti diritti o privilegi. 
  3. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, inoltre, non 
riceveranno in alcun caso,  relativamente  alle  materie  di  cui  ai
paragrafi 1 e 2 di questo Articolo, un trattamento meno favorevole di
quello che sia o possa essere accordato in avvenire ai  cittadini  di
qualsiasi terzo Paese. 
  4. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo non 
saranno interpretate nel senso di  impedire  a  ciascuna  Alta  Parte
Contraente l'esercizio di una ragionevole sorveglianza sui  movimenti
e sul soggiorno di stranieri entro i propri territori ne' di impedire
l'applicazione di misure di esclusione o di espulsione  di  stranieri
per motivi d'ordine pubblico, moralita', sanita' o sicurezza. 
                             Articolo II 
 
  1. L'espressione "persone giuridiche ed associazioni" usata, nel 
presente Trattato significhera' le persone  giuridiche,  le  societa'
commerciali  e  civili  e  gli  altri   enti   ed   associazioni,   a
responsabilita' limitata od illimitata ed a scopo di  lucro  o  meno,
che siano stati o possano essere creati od organizzati in avvenire  a
norma delle leggi e dei regolamenti vigenti. 
  2. Le persone giuridiche ed associazioni create od organizzate a 
norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori di ciascuna
Alta Parte Contraente,  saranno  considerate  persone  giuridiche  ed
associazioni della detta Alta  Parte  Contraente  ed  il  loro  stato
giuridico sara' riconosciuto entro i territori dell'altra Alta  Parte
Contraente sia che vi abbiano,  o  meno,  sedi,  filiali  od  agenzie
permanenti. 
  3. Le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte 
Contraente avranno facolta' di esercitare, nei  territori  dell'altra
Alta Parte Contraente, senza, interferenza,  in  conformita'  con  le
leggi ed i regolamenti vigenti, tutti i diritti e privilegi  indicati
al paragrafo 2 dell'Articolo I, a condizioni non meno  favorevoli  di
quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle
persone giuridiche ed associazioni di detta altra  Parte  Contraente.
La disposizione che precede, come pure tutte  le  altre  disposizioni
del presente Trattato,  che  accordano  alle  persone  giuridiche  ed
associazioni  della  Repubblica  italiana  diritti  e   privilegi   a
condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o  che
saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni
degli Stati Uniti d'America, saranno interpretate nel senso che  esse
accordano tali diritti e privilegi in qualunque Stato,  territorio  o
possedimento degli  Stati  Uniti  d'America  a  condizioni  non  meno
favorevoli di quelle alle quali  tali  diritti  e  privilegi  sono  o
potranno essere ivi accordati in avvenire alle persone giuridiche  od
associazioni create  od  organizzate  in  altri  Stati,  territori  o
possedimenti degli Stati Uniti d'America. 
  4. In nessun caso, inoltre, le persone giuridiche ed associazioni 
di ciascuna Alta Parte  Contraente  riceveranno,  relativamente  alle
materie cui si riferisce il presente Articolo,  un  trattamento  meno
favorevole di quello accordato  o  che  potra'  essere  accordato  in
avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di  qualsiasi  terzo
Paese. 
                            Articolo III 
 
  1. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna 
Alta Parte Contraente godranno nei territori dell'altra  Alta,  Parte
Contraente e in conformita' alle leggi  ed  ai  regolamenti  vigenti,
diritti  e  privilegi  relativi  alla,  organizzazione   di   persone
giuridiche ed associazioni di detta altra Alta  Parte  Contraente  ed
alla partecipazione nelle medesime, compresi  quelli  relativi  alla,
loro formazione e registrazione, nonche' all'acquisto, al possesso ed
alla vendita di  azioni,  come  pure  -  nel  caso  dei  cittadini  -
all'assunzione di cariche direttive ed esecutive,  a  condizioni  non
meno  favorevoli  di  quelle  accordate  attualmente  o  che  saranno
accordate in avvenire ai cittadini  ed  alle  persone  giuridiche  ed
associazioni di qualsiasi  terzo  Paese.  Le  persone  giuridiche  ed
associazioni  di  ciascuna  Alta  Parte  Contraente  organizzate   da
cittadini e da persone giuridiche ed  associazioni  dell'altra  Alta,
Parte Contraente conformemente ai diritti e  privilegi  indicati  nei
presente paragrafo - o nelle quali partecipino  cittadini  e  persone
giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente -  e  che
siano  controllate  da  detti  cittadini  e  persone  giuridiche   ed
associazioni avranno facolta' di esercitare le funzioni per le  quali
sono  create  od  organizzate  in  conformita'  alle  leggi   ed   ai
regolamenti vigenti, a  condizioni  non  meno  favorevoli  di  quelle
accordate attualmente  o  che  saranno  accordate  in  avvenire  alle
persone  giuridiche  ed  associazioni   similmente   organizzate   da
cittadini e da persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi  terzo
Paese - o nelle quali partecipino cittadini e persone  giuridiche  ed
associazioni di qualsiasi terzo Paese - e che siano  controllate  dai
medesimi. 
  2. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna 
Alta Parte Contraente avranno facolta', in conformita' alle leggi  ed
ai  regolamenti  vigenti  nei   territori   dell'altra   Alta   Parte
Contraente, di organizzare, controllare e dirigere persone giuridiche
ed associazioni della detta altra Alta Parte Contraente che  svolgano
attivita' commerciali,  industriali,  di  trasformazione,  minerarie,
educative, filantropiche, religiose e scientifiche. 
  Le persone giuridiche ed associazioni controllate dai cittadini e 
dalle persone giuridiche ed  associazioni  di  ciascuna  Alta,  Parte
Contraente e create od organizzate in conformita' alle  leggi  ed  ai
regolamenti vigenti nei territori dell'altra  Alta  Parte  Contraente
avranno facolta' di svolgervi le predette attivita',  in  conformita'
alle  leggi  ed  ai  regolamenti  vigenti,  a  condizioni  non   meno
favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in
avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra  Alta
Parte Contraente controllate dai propri  cittadini  e  dalle  proprie
persone giuridiche ed associazioni. 
Modello di postilla (Forma: un quadrato di 9 cm almeno di lato)
Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Stato: …………………………………………………………………………..
Il presente atto pubblico
2. è stato firmato da ………………………………………………………….
3. operante in qualità di …………………………………………………….
4. è munito del sigillo/bollo di ……………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Attestato
5. in ……………………………………        6. il ………………………………..
7. da ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
8. col numero ………………………..
9. Sigillo/bollo                                                        10. Firma
……………………………………….             ………………………………….

 

Stati membri AIA e riconoscimento dell’associazione AIF scarica la traduzione della legge internazionale  0.172.030.4

Members of the Organisation

States S 1 R/A/S2 Type3 EIF4 EXT5 Auth6 Res/D/N7
Albania 3-IX-2003 A** 9-V-2004 1
Andorra 15-IV-1996 A 31-XII-1996 1
Argentina 8-V-1987 A 18-II-1988 1 D
Armenia 19-XI-1993 A 14-VIII-1994 1
Australia 11-VII-1994 A 16-III-1995 1 D
Austria 5-X-1961 14-XI-1967 R 13-I-1968 1
Azerbaijan 13-V-2004 A** 2-III-2005 1
Belarus 16-VI-1992 Su 31-V-1992 1
Belgium 10-III-1970 11-XII-1975 R 9-II-1976 1
Bosnia and Herzegovina 23-VIII-1993 Su 6-III-1992 1 D
Brazil 2-XII-2015 A 14-VIII-2016 1 D
Bulgaria 1-VIII-2000 A 29-IV-2001 1
Chile 16-XII-2015 A 30-VIII-2016 1
China, People’s Republic of C 2 D,N
Costa Rica 6-IV-2011 A 14-XII-2011 1
Croatia 23-IV-1993 Su 8-X-1991 1
Cyprus 26-VII-1972 A 30-IV-1973 1
Czech Republic 23-VI-1998 A 16-III-1999 1
Denmark 20-X-2006 30-X-2006 R 29-XII-2006 1 D
Ecuador 2-VII-2004 A 2-IV-2005 1 D
Estonia 11-XII-2000 A 30-IX-2001 1
Finland 13-III-1962 27-VI-1985 R 26-VIII-1985 1
France 9-X-1961 25-XI-1964 R 24-I-1965 1 D
Georgia 21-VIII-2006 A 14-V-2007 1 D
Germany 5-X-1961 15-XII-1965 R 13-II-1966 1 N
Greece 5-X-1961 19-III-1985 R 18-V-1985 1
Hungary 18-IV-1972 A 18-I-1973 1 D
Iceland 7-IX-2004 28-IX-2004 R 27-XI-2004 1
India 26-X-2004 A** 14-VII-2005 1
Ireland 29-X-1996 8-I-1999 R 9-III-1999 1
Israel 11-XI-1977 A 14-VIII-1978 1
Italy 15-XII-1961 13-XII-1977 R 11-II-1978 1
Japan 12-III-1970 28-V-1970 R 27-VII-1970 1
Korea, Republic of 25-X-2006 A 14-VII-2007 1
Latvia 11-V-1995 A 30-I-1996 1
Lithuania 5-XI-1996 A 19-VII-1997 1
Luxembourg 5-X-1961 4-IV-1979 R 3-VI-1979 1
Malta 12-VI-1967 A 3-III-1968 1
Mauritius 20-XII-1968 Su 12-III-1968 1
Mexico 1-XII-1994 A 14-VIII-1995 1
Monaco 24-IV-2002 A 31-XII-2002 1
Montenegro 30-I-2007 Su 3-VI-2006 1
Morocco 27-XI-2015 A** 14-VIII-2016 1
Netherlands 30-XI-1962 9-VIII-1965 R 8-X-1965 4 1 D
New Zealand 7-II-2001 A 22-XI-2001 1 D
Norway 30-V-1983 30-V-1983 R 29-VII-1983 1
Panama 30-X-1990 A 4-VIII-1991 1
Paraguay 10-XII-2013 A** 30-VIII-2014 1
Peru 13-I-2010 A** 30-IX-2010 1
Poland 19-XI-2004 A 14-VIII-2005 1
Portugal 20-VIII-1965 6-XII-1968 R 4-II-1969 1 D
Republic of Moldova 19-VI-2006 A** 16-III-2007 1
Romania 7-VI-2000 A 16-III-2001 1
Russian Federation 4-IX-1991 Su 31-V-1992 1 N
Serbia 26-IV-2001 Su 27-IV-1992 1 D
Slovakia 6-VI-2001 A 18-II-2002 1
Slovenia 8-VI-1992 Su 25-VI-1991 1
South Africa 3-VIII-1994 A 30-IV-1995 1
Spain 21-X-1976 27-VII-1978 R 25-IX-1978 1 D
Suriname 29-X-1976 Su 25-XI-1975 1
Sweden 2-III-1999 2-III-1999 R 1-V-1999 1
Switzerland 5-X-1961 10-I-1973 R 11-III-1973 1
The former Yugoslav Republic of Macedonia 20-IX-1993 Su 17-XI-1991 1
Turkey 8-V-1962 31-VII-1985 R 29-IX-1985 1
Ukraine 2-IV-2003 A 22-XII-2003 1 D
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 19-X-1961 21-VIII-1964 R 24-I-1965 13 1 D
United States of America 24-XII-1980 A 15-X-1981 1 D
Uruguay 9-II-2012 A 14-X-2012 1
Venezuela 1-VII-1998 A 16-III-1999 1

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